ABSTRACT: Il modello di vendita del dropshipping si sta attualmente diffondendo nell’attuale economia digitale. Con questo articolo si tenta di fornire un inquadramento del fenomeno analizzando la posizione rivestita dai vari attori negoziali sotto il profilo operativo, giuridico e fiscale.
ABSTRACT: The dropshipping sales model is currently spreading in today’s digital economy. This article attempts to provide an overview of the phenomenon by analyzing the position covered by the various negotiating actors from an operational, legal and fiscal point of view.
Il dropshipping è un sistema di vendita di matrice statunitense che si è diffuso nella pratica commerciale degli ultimi anni, specialmente nell’era dell’e-commerce. Ad oggi in Italia non vi è una specifica disciplina né tantomeno è presente in letteratura giuridica alcun riferimento che lo illustri.
Nel dropshipping il rivenditore o marketer invia l’ordine di acquisto del prodotto del cliente al grossista, distributore o produttore definito come dropshipper il quale provvede ad evaderlo direttamente dal proprio magazzino [1]. La vendita viene, quindi, effettuata dal marketer, che opera attraverso il proprio sito e-commerce e mediante il quale raccoglie l’ordine del cliente, provvede a incassare il corrispettivo della vendita trasmettendolo al dropshipper ed emettendo la fattura. Su ogni acquisto effettuato, il marketer tratterrà una determinata quota che rappresenta il proprio profitto. Fra il marketer e il dropshipper si instaura così un rapporto di collaborazione commerciale in cui vengono specificati i termini legati al trattamento degli ordini e le commissioni da applicare.
In sintesi, il marketer (il quale generalmente possiede il sito di e-commerce) effettua la vendita, senza tuttavia avere la disponibilità materiale della merce nel magazzino. Egli, una volta ricevuto l’ordine di acquisto, lo trasmette al dropshipper che prepara e trasferisce il bene all’acquirente [2]. Il marketer quindi, non deve gestire il magazzino nè occuparsi delle spese di trasporto, ma ha il compito di creare il proprio sito internet, attuare una buona campagna per pubblicizzarlo e ricercare dropshipper affidabili, sebbene non possa avere il completo controllo sul processo di vendita. Si rileva che già in passato questo modello di vendita era utilizzato nel commercio di beni di rilevanti dimensioni o preziosi, per cui si attestava la necessità di magazzini molto grandi o con particolari caratteristiche [3].
Alcuni studiosi hanno evidenziato degli svantaggi sia per l’acquirente che potrebbe vedersi concludere la disponibilità del prodotto presso il fornitore con conseguente dilatazione dei tempi di consegna, sia per lo stesso dropshipper in caso di acquisto frazionato. Infatti non è da escludere che uno stesso cliente utilizzi più siti e-commerce per effettuare l’acquisto di beni nella disponibilità di uno stesso dropshipper, il che produce inevitabilmente un aumento dei costi di trasporto [4].
Inoltre, non pare ben chiara l’attribuzione delle responsabilità in ordine ai vizi sulla cosa. Invero, anche se compete al dropshipper garantire la qualità del prodotto (sul punto si veda un caso simile trattato dal Tribunale di Trento, sez. penale con sentenza del 5 maggio 2012 in cui è stato rilevato che chi attraverso un sito e-commerce pone in vendita un bene senza poi effettuare la consegna o con caratteristiche diverse rispetto a quelle prospettate, risponde non solo civilmente, ma anche penalmente per il reato di truffa ex art. 640 c.p.), il marketer ha comunque il compito di selezionare fornitori affidabili e trasparenti, in quanto il proprio sito internet rappresenta una vetrina di acquisto per il cliente influenzandone le scelte.
Sul punto, nel caso L’Oreal v. eBay del 12 luglio 2011, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ritenuto responsabile di irregolarità il noto sito di e-commerce in quanto attraverso specifici applicativi rimandava i clienti su fornitori che commerciavano marchi e prodotti contraffatti. La stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-454/10 del 17 novembre 2011 ha affermato che:
«Va considerato debitore dell’obbligazione doganale sorta per effetto dell’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’Unione europea colui che, pur senza concorrere direttamente all’introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse secondo ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare, circostanza che spetta al giudice del rinvio acclarare [5]».
Dal punto di vista fiscale al dropshipping si applicano le regole previste per l’e-commerce, realizzandosi un rapporto triangolare tra cliente, marketer e dropshipper. Infatti, nel rispetto del principio di neutralità dell’Iva per gli operatori economici, il dropshipper provvederà ad emettere fattura al marketer, che a sua volta emetterà fattura al cliente finale [6].
Stante l’assenza di una specifica disciplina che dia una veste giuridica al modello di vendita analizzato, si ritiene applicabile l’insieme di standard minimi di garanzie definite dalla Direttiva (CE) n. 31 del 2000 sul Commercio elettronico che in Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 70 del 2003 [7].
E’ interessante osservare l’analisi condotta dal giornalista Biagio Simonetta sul Sole 24 Ore nell’articolo “Non solo ecommerce: ecco i business digitali che verranno” del 30 aprile 2021, in cui si pone l’accento sui nuovi modelli commerciali che stanno trovando largo impiego nell’economia digitale degli ultimi anni e che inevitabilmente saranno largamente destinati a trovare impiego negli anni avvenire.
Bibliografia
[1] Taylor Randall, Serguei Netessine, Nils Rudi, An Empirical Examination of the Decision to Invest in Fulfillment Capabilities: A Study of Internet Retailers, in Operations, Information and Decisions Papers, University of Pennsylvania, 2005. Fredrika Haskel, Liridona Mulolli, The Role of Drop Shipping in E-Commerce. A Case Study of a Swedish IT & Consumer Electronics E-Trialer, University of Gothenburg, 2017.
[2] Francisco J. Sanchez Vellve, Sara Lorena Milla Burgos, Dropshipping in E-commerce: the Spanish case, in Esic Market Economics and Business Journal, 2018.
[3] Serguei Netessine, Nils Rudi, Supply Chain Structures on the Internet: Marketing – Operations Coordination under drop-shipping», in Working Paper of Whatron School of University of Pennsylvania, 2001. Fredrika Haskel, Liridona Mulolli, The Role of Drop Shipping in E-Commerce. A Case Study of a Swedish IT & Consumer Electronics E-Trialer, University of Gothenburg, 2017.
[4] Taylor Randall et al, Should you take the virtual fulfillment path?, in Supply Chain Management Review, 2002. Fredrika Haskel, Liridona Mulolli, The Role of Drop Shipping in E-Commerce. A Case Study of a Swedish IT & Consumer Electronics E-Trialer, University of Gothenburg, 2017.
[5] European Court of Justice, Case C-454/10, L’Oreal v. eBay, 17 novembre 2011
[6] Sul punto si osservi l’orientamento seguito da diverse Camere di Commercio in Italia, in particolare quella di Torino
[7] Ibidem.
Citazione bibliografica consigliata per questa risorsa
Andrea Galati, Dropshipping: inquadramento, definizione e spunti di riflessione, Articoli Specialistici, www.nelmaredeldiritto.it, 30 luglio 2023 <https://www.nelmaredeldiritto.it/2023/07/30/dropshipping-inquadramento-definizione-e-spunti-di-riflessione/>